FAQ - Frequently Asked Questions
L'obbligo di comunicazione sussiste per le seguenti ipotesi:
- proroga del termine inizialmente fissato;
- trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;-
- trasformazione da tempo parziale a tempo pieno e viceversa;
- trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
- trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato;
- trasformazione del contratto di inserimento in contratto a tempo indeterminato;
- trasferimento del lavoratore;
- distacco/comando del lavoratore;
- modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
- trasferimento d'azienda o di ramo di essa.
- progressione verticale nella PA
- fine periodo formativo
Le variazioni dell'orario di lavoro e il cambio della qualifica professionale non sono invece soggette all'obbligo di comunicazione.
In base a quanto previsto dalla nota circolare MLPS del 21 dicembre 2007, l’annullamento di una comunicazione è possibile nei seguenti casi:
- per qualsiasi motivazione prima della scadenza del termine stabilito dalla legge per effettuare la comunicazione;
- per il mancato verificarsi dell’evento oggetto della comunicazione. La comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro può essere annullata entro la data prevista di inizio rapporto.
In base alla circolare del MLPS del 4 gennaio 2007, in via esemplificativa (ma non limitativa) sono da considerarsi “cause di forza maggiore” per le quali è escluso l’obbligo di comunicazione entro il giorno precedente, eventi naturali catastrofici (incendi, alluvioni, gli uragani, terremoti, ecc.), ovvero nelle ipotesi di assunzione non procrastinabile per sostituzione di lavoratori che comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell’assenza. Solo in tali casi, in cui la comunicazione non può essere oggettivamente effettuata il giorno prima il verificarsi dell’evento, che risulta per sua stessa natura imprevedibile, la medesima deve essere effettuata entro il primo giorno utile e, comunque, non oltre il 5° giorno.
Sì, è necessario provvedere all’inserimento della comunicazione completa on-line il primo giorno utile al ripristino dell’anomalia dell’applicativo e comunque non oltre i 5 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro.
Secondo l’art. 1 comma 1180 ultimo paragrafo Finanziaria 2007, in caso di urgenza connessa ad esigenze aziendali di carattere produttivo, la comunicazione può essere effettuata entro 5 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro; successivamente, con circolare del MLPS del 4 gennaio 2007, vengono comprese tra le ipotesi di urgenza a carattere produttivo anche quelle in cui l’assunzione venga effettuata per evitare danni alle persone ed agli impianti, ed in tutti quei casi in cui sussistano motivate esigenze produttive, tecniche ed organizzative che non consentano di procrastinare l’assunzione dei lavoratori.
In tali casi, comunque, resta l’obbligo di effettuare, entro il giorno antecedente l’inizio del rapporto di lavoro, una comunicazione d’urgenza sintetica al Servizio competente, indicando le sole generalità del lavoratore e del datore di lavoro (quali i loro codici fiscali, la ragione sociale del datore di lavoro, il nome e cognome del lavoratore), nonché la data di inizio del rapporto. Tale comunicazione sintetica d’urgenza ha solo il compito di garantire che la data di trasmissione della comunicazione sia antecedente all’inizio del rapporto di lavoro, ma non assolve agli obblighi di legge in materia di comunicazione obbligatoria, che verranno soddisfatti solo in seguito alla trasmissione della comunicazione completa .
Infine, la nota circolare del MLPS del 21 dicembre 2007 estende i casi di urgenza anche al mancato funzionamento dei servizi informatici; in tal caso, la comunicazione sintetica d’urgenza va inviata – sempre nei termini previsti dalla legge - al fax server nazionale (848 800 131), utilizzando un facsimile cartaceo del modello “Unificato Urg” reperibile al link : https://servizi.anpal.gov.it/Aziende/Adempimenti/Documents/Standard%20D… Anche in questo caso, ovviamente, resta l’obbligo di effettuare la comunicazione completa per via telematica al Servizio competente entro il primo giorno utile al ripristino dell’anomalia e comunque non oltre i 5 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro.
La Finanziaria 2007 (L. 296/2006 art. 1 commi da 1180 a 1185), indica i termini entro cui debbono essere inviate le comunicazioni obbligatorie .
Le comunicazioni debbono essere presentate o inviate:
- per l’assunzione, entro le 24 ore del giorno precedente, anche se festivo, a quello di instaurazione del rapporto di lavoro (art. 1 comma 1180);
- per la trasformazione, la proroga e la cessazione, entro cinque giorni dall’evento (art. 1 comma 1184).
La circolare del MLPS del 4 gennaio 2007, esclude altresì dall’obbligo di comunicazione entro il giorno antecedente, quelle assunzioni effettuate a causa di “forza maggiore”, ovvero di avvenimenti di carattere straordinario, che il datore di lavoro non avrebbe potuto prevedere e che sono tali da imporre un’assunzione immediata. Infatti, in caso di urgenza, la comunicazione può essere effettuata entro 5 giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.
Inoltre, unicamente per i contratti di somministrazione, la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro deve essere comunicata entro il giorno 20 del mese successivo
Le modalità operative per la trasmissione delle comunicazioni, da parte dei datori di lavoro, sono indicate dall’INPS con apposita circolare INPS del 17 febbraio 2009. Per ulteriori informazioni collegarsi al sito http://www.inps.it/.
Nella circolare del 16 febbraio 2009, il MPLS, al fine di garantire la pluriefficacia della comunicazione, l’INPS garantisce il trasferimento dei dati ricevuti agli organismi interessati che, oltre al MLPS, sono INAIL, Servizi regionali e, in caso di lavoratori stranieri, anche Prefetture.
I datori di lavoro domestico devono presentare all’INPS le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro, assolvendo in tal modo agli obblighi in tema di comunicazioni obbligatorie, come disciplinato dall’art. 16 bis del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2.
La Direzione Generale per il mercato del lavoro e la Direzione Generale per l'innovazione tecnologia e la comunicazione del MLPS hanno pubblicato la nota circolare n. 16/SEGR/1044 del 16 febbraio 2009, nella quale viene indicato che i termini già fissati dalla normativa - ossia l’obbligo di comunicazione, almeno il giorno prima, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro ed entro 5 giorni in caso di proroga, trasformazione e cessazione dello stesso – restano invariati. La nuova modulistica semplificata, insieme alle istruzioni di compilazione dei nuovi moduli è schematizzata nella circolare INPS del 17 febbraio 2009.
Si, il Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007 all’art. 8 comma 2° ha reso obbligatorio, a partire dal 1° marzo 2008, l’utilizzo del sistema GECO o altro Sistema Informativo Regionale presso il quale eventualmente sia stato chiesto l’accentramento per le comunicazioni obbligatorie, ad eccezione delle comunicazioni per i lavoratori domestici, che dovranno essere trasmesse dal datore di lavoro direttamente all’INPS, seguendo le modalità indicate dalla circolare INPS del 17 febbraio 2009.
No, il valore di retribuzione lorda annua deve essere maggiore di zero in tutti i tracciati, fanno eccezione solo i rapporti di Tirocinio per cui viene ammesso il valore zero.
No, il valore
No, il valore di retribuzione lorda annua deve essere inserito esplicitamente da chi compila la Comunicazione Obbligatoria assumendosene la responsabilità. Il dato inserito è verificato dal sistema e, solo qualora risulti inferiore al minimo calcolato con l’algoritmo ministeriale, è presentata una segnalazione in cui è indicato il valore di riferimento. Queste verifiche e valutazioni automatiche si applicano per i tracciati UNILAV e UNISOM.
Si, il livello retributivo è strettamente vincolato al CCNL . Nei casi in cui il CNNL viene aggiornato e cambiato rispetto ad una precedente comunicazione il sistema suggerisce i nuovi livelli compatibili con il nuovo CCNL. Per agevolare la scelta del nuovo livello in raffronto a quello precedentemente inserito il sistema offre in visualizzazione il vecchio dato inserito.
Il sistema consente esclusivamente l’invio di comunicazioni compilate con i nuovi CCNL applicati e relativi livelli retributivi. Durante la compilazione della CO in sistema aiuterà nella ricerca del nuovo CCNL suggerendo un ristretto insieme di valori previsti per lo stesso settore di competenza del vecchio CCNL. La scelta resta comunque totalmente libera.