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FAQ - Frequently Asked Questions

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In base a quanto indicato dalla circolare del MLPS del 17 settembre 2008 il ritorno nella sede di origine, dopo l’assegnazione provvisoria, del lavoratore deve essere comunicato dall’istituto dove questi torna a prestare servizio mediante l’invio di una nuova comunicazione mediante l’invio di una nuova comunicazione.
Il soggetto obbligato dovrà effettuare una “variazione di datore di lavoro”, selezionando alla voce "tipo variazione" nella sezione “azienda precedente” la dicitura “cessione contratto”.
 

In base a quanto indicato dalla circolare del Ministero del Lavoro del 17 settembre 2008 tutti i casi di trasferimenti definitivi, assegnazioni temporanee, utilizzo temporaneo del personale vanno comunicati dall'istituto che prende in carico il lavoratore. Quest'ultimo dovrà effettuare una "variazione di datore di lavoro", selezionando, alla voce "tipo variazione" nella sezione "azienda precedente", la dicitura "cessione contratto".
 

In base a quanto indicato dalla circolare del MLPS del 17 settembre 2008 il “cambio sede”, definitivo o temporaneo, del personale con contratto a tempo indeterminato deve essere comunicato dall’istituto che riceve il lavoratore utilizzando il modello VARDATORI: l’istituto dovrà effettuare una “variazione di datore di lavoro”, selezionando alla voce "tipo variazione" nella sezione “azienda precedente” la dicitura “cessione contratto”.
 

Con nota circolare del 16 dicembre 2008, è stato introdotto l’obbligo delle comunicazioni telematiche del prospetto disabili, in applicazione dell’art. 40, co. 4 L. 133 6 agosto 2008 (Finanziaria 2009).Fermo restando, per le Province che lo richiedono, l’obbligo di preventiva acquisizione cartacea del nulla-osta, le comunicazioni relative a rapporti di lavoro per soggetti appartenenti alle liste previste dalla legge 68/99 devono essere effettuate tramite GECO o COMMAX.
 

L'eventuale ritardo di comunicazione viene valutato dagli organi ispettivi. Non è previsto una comunicazione di urgenza per proroghe, trasformazioni e cessazioni.
 

L'accentramento è consentito previa comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le modalità operative indicate al link
https://www.co.lavoro.gov.it/co/accentramento/
Coloro che richiedono l'accentramento sul nodo piemontese, dopo avere ricevuto il numero della richiesta devono comunicare i dati necessari all'abilitazione all'accentramento al numero 011 / 0824322  (per tutte le province piemontesi) indicando:
codice fiscale o partita IVA dell'azienda, codice fiscale del soggetto titolato ad operare sulla procedura ed il numero richiesta rilasciato dal Ministero.
 

I datori di lavoro, che hanno sedi di lavoro ubicate in territori regionali diversi, hanno la possibilità di accentrare l'invio delle comunicazioni presso uno dei servizi informatici ove è ubicata una delle sedi di lavoro. La facoltà di accentrare l'invio delle comunicazioni presso un Servizio Informatico Regionale è concessa sia se le stesse vengono effettuate direttamente sia per il tramite di un intermediario;
i soggetti abilitati che rientrano nel quadro normativo della legge n. 12/1979, possono effettuare tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la sede legale;
le agenzie di somministrazione possono accentrare l'invio delle comunicazioni attraverso un unico servizio informatico regionale, individuato tra quelli dove è ubicata una delle loro sedi operative.
 

No, il MLPS nella circolare 21 dicembre 2007 ha messo a disposizione dei datori di lavoro e dei soggetti abilitati che operano su due o più regioni il servizio di Accentramento Invio Comunicazioni.
 

No. In caso di rapporto a termine, la comunicazione di cessazione va effettuata solo allorché la data fine rapporto differisca dalla data di fine rapporto comunicata precedentemente.
 

Si, ogni qualvolta vari la data di cessazione dei rapporti di lavoro a termine rispetto a quanto precedentemente comunicato occorre darne comunicazione al servizio competente.
 

In base a quanto indicato nella nota circolare MLPS del 21 dicembre 2007, il campo “data fine rapporto” non va compilato solo quando il rapporto è a tempo indeterminato. Viceversa, tale data va sempre indicata in tutti gli altri casi, sia se il rapporto si configuri come contratto a termine (d.lgs. 368/2001 e discipline speciali), sia come contratto di durata ( contratto di formazione e lavoro, contratto di inserimento, contratto di lavoro a progetto, co.co.co nelle pubbliche amministrazioni), sia in tutti i casi in cui il contratto individuale di lavoro di qualsiasi tipologia contenga l’indicazione di una scadenza temporale. Qualora il termine non sia determinato ma determinabile, come nell’ipotesi di contratto a termine per ragioni sostitutive e di contratto di lavoro a progetto, va sempre indicata la data presunta. Nel caso di tirocinio o di altra esperienza assimilata la durata va sempre specificata.
 

Il Ministero dell'Interno, con nota del 29 gennaio 2008, ha chiarito che l'obbligo previsto dall'art. 22, comma 7, del TU n. 286/1998, concernente la necessità di comunicare ogni variazione sopravvenuta nel rapporto di lavoro con cittadini non comunitari, è assolto con l'invio delle comunicazioni on line.
Permane invece l'obbligo, per il datore di lavoro, di trasmettere il contratto di soggiorno (mod. Q) nel caso in cui venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro con un cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia.
 

Le comunicazioni di trasformazione, proroga, cessazione di un rapporto di lavoro devono essere inviate entro 5 giorni dall’evento. Nel caso in cui l’ultimo giorno sia festivo, il termine slitta al primo giorno feriale successivo.
Unicamente per i contratti di somministrazione, le comunicazioni di cessazione e proroga del rapporto di lavoro devono essere comunicate entro il giorno 20 del mese successivo.
 

In base a quanto indicato nella nota circolare del MLPS del 21 dicembre 2007, la trasformazione da tirocinio o altra esperienza assimilata a rapporto subordinato va comunicata solo allorché l’evento si verifichi in corso di svolgimento o al termine senza soluzione di continuità. Per ottemperare a tale obbligo è sufficiente inviare tramite GECO, entro 5 giorni dall’evento, la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, indicando, nel paragrafo “Dati rapporto” della sezione “Inizio rapporto”, che il rapporto è stato generato da tirocinio.
In tutti gli altri casi, non trattandosi di trasformazioni in senso tecnico, occorre procedere con una normale e nuova assunzione, inviando tramite GECO (Unificato Lav ) la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato entro il giorno antecedente l’inizio del nuovo rapporto.
 

Le comunicazioni di sospensione e di rientro da sospensione, non rientrando fra le comunicazioni obbligatorie e non essendo oggetto delle comunicazioni di cui al Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007, non sono gestite dall’applicativo GECO. Pertanto, è facoltà del datore di lavoro effettuare la comunicazione al Centro per l’Impiego in modalità cartacea.
 

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