FAQ - Frequently Asked Questions
La trasmissione telematica avviene tramite il portale lavoro.gov.it. Per maggiori informazioni sulle modalità di compilazioni si rimanda alla lettura della Nota congiunta di Anpal, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 7571 del 10 luglio 2018.
No, solo le pubbliche amministrazioni il cui invio del Prospetto Informativo ha evidenziato scoperture della quota di riserva stabilita per legge.
Le pubbliche amministrazioni sono tenute:
all’invio del prospetto informativo, sia in caso di variazioni della situazione occupazionale sia in assenza di modifiche volte a modificarne gli obblighi di copertura della quota di riserva;
dal 2018, all’invio della comunicazione contenente tempi e modalità di copertura delle quote di riserva, per le pubbliche amministrazioni tenute alla copertura delle quote di riserva. Per il 2017 il termine per l’invio è stato fissato al 15 settembre 2018. Per ottemperare a tale obbligo il MLPS, a decorrere dal 23 luglio 2018, ha messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni una procedura telematica, da attivarsi collegandosi al sito lavoro.gov.it e accedendo alla sezione “Strumenti e servizi”.
A regime tale comunicazione dovrà essere trasmessa entro i 60 giorni successivi all’invio del Prospetto Informativo.
Si consiglia la lettura della Nota congiunta di Anpal, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 7571 del 10 luglio 2018.
Le amministrazioni pubbliche che in assenza di modifiche alla situazione occupazionale nel corso del 2017 non avessero ottemperato all’obbligo di invio del prospetto entro il 28 febbraio 2018, devono provvedere all’invio del prospetto informativo entro il termine del 15 settembre 2018.
Si consiglia la lettura della Nota congiunta di Anpal, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 7571 del 10 luglio 2018.
Si. Dal 2018 la pubblica amministrazione è soggetta all’obbligo di invio del prospetto informativo anche in assenza di modifiche della situazione occupazionale. Per il 2018 le pubbliche amministrazioni che trovandosi nella predetta situazione non hanno provveduto all’invio del predetto prospetto, possono effettuare la trasmissione entro il 15/09/2018, assumendo a riferimento la situazione occupazionale al 31 dicembre 2017.
Si, gli enti appartenenti alla pubblica amministrazione sono tenuti alla trasmissione del Prospetto Disabili. In particolare dal 2018 le pubbliche amministrazioni sono soggette all’obbligo di trasmissione anche in assenza di variazioni intervenute alla situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva; le pubbliche amministrazioni che trovandosi nella predetta situazione non abbiano provveduto alla trasmissione del prospetto entro la scadenza del 28/02/2018, possono farlo entro il termine del 15 settembre 2018, assumendo a riferimento la situazione occupazionale al 31 dicembre 2017.
Si consiglia la lettura della Nota congiunta di Anpal, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 7571 del 10 luglio 2018.
Smart Card: bisogna essere in possesso del kit di firma digitale (contenente il lettore smart card e i certificati digitali di autenticazione e sottoscrizione installati sulla smartcard) acquistabile presso l'Ufficio di Registrazione: Infocamere, Poste, Banche. È possibile rivolgersi anche al proprio Centro per l'Impiego. I legali rappresentanti dell'azienda possono rivolgersi direttamente a Infocamere per il rilascio gratuito della smart card.
Spid: è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati. Per maggiori informazioni consulta il link dedicato.
Abilitazione: il sistema di abilitazione è lo stesso in uso per GECO - Comunicazioni On Line. Pertanto coloro che non utilizzano Comunicazioni On Line devono presentarsi al proprio Centro per l'Impiego per essere autenticati ed abilitati ad utilizzare il servizio sia di Comunicazioni On Line sia di Prospetto Disabili Web. I legali rappresentanti di azienda e tutte le persone iscritte a diverso titolo nel registro imprese NON devono richiedere l'abilitazione in quanto abilitati in automatico.
Il sistema al termine del caricamento del file .xls, presenta una maschera in cui è richiesto di selezionare l’apertura o il salvataggio del file “Esito.xls”, contenente i risultati del caricamento del file.
Nel caso l’attività di upload si dovesse interrompere per cause tecniche, i dati caricati non saranno persi, ma sarà sufficiente effettuare un nuovo upload dello stesso file.
Il sistema, avendo già inserito in banca dati i lavoratori esaminati nel precedente upload, riprenderà l’esame di quelli non ancora verificati e caricati.
No, senza selezionare una provincia, è possibile caricare un unico file contenente tutte le province dell’azienda, e il sistema attribuisce correttamente i lavoratori al prospetto provinciale specifico.
Selezionando una provincia è possibile caricare un file contenente solo i lavoratori della provincia selezionata e il sistema attribuisce correttamente i lavoratori al prospetto specifico della provincia.
E’ anche possibile caricare un file completo di tutte le province; in questo caso il sistema provvederà a caricare soltanto i lavoratori relativi alla provincia prescelta.
E' possibile scaricare il file direttamente durante la creazione del prospetto.
Nella Sezione 2 – Elenco Provincie si trova il pulsante Download che permette di salvare un file Excel.
SI. E' disponibile il manuale on line con la procedura da seguire per il caricamento
I datori di lavoro privati che facciano ricorso al telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, non computano, ai fini della determinazione della quota di riserva, i lavoratori ammessi al telelavoro per l'intero orario di lavoro.
In presenza di lavoratori ammessi al telelavoro solo parzialmente, questi vanno esclusi in proporzione all'orario di lavoro svolto in telelavoro, rapportato al tempo pieno.
In sintesi:
a) se un lavoratore con contratto a tempo pieno (su 40 ore settimanali contrattuali) è in telelavoro per l’intero orario contrattuale, deve essere conteggiato nella sezione del Quadro 2 - Sezione ‘Telelavoro e categorie escluse’;
b) se un lavoratore con contratto a tempo parziale (es. 20 ore settimanali) è in telelavoro per l’intero orario contrattuale (20 ore settimanali), deve essere conteggiato nella sezione del Quadro 2- Sezione ‘Dettaglio part-time e intermittenti’, in corrispondenza della tipologia ‘Telelavoro part-time’;
c) se il lavoratore in telelavoro presta la sua attività in parte recandosi in azienda e in parte telelavorando, anche se ha un contratto a tempo pieno, deve essere conteggiato in rapporto al suo orario di lavoro nella sezione del Quadro 2 ‘Dettaglio part-time e intermittenti’. In questo caso per i giorni lavorati a casa, andrà inserito nella sezione ‘Dettaglio part-time e intermittenti’ come ‘Telelavoro part-time’ mentre per i giorni lavorati in ufficio andrà inserito come ‘Part-time’.
Es:
lavoratore full time (orario settimanale contrattuale 40 ore, 8 ore giornaliere). 3 giorni lavora in azienda, 2 giorni a casa. Vediamo come deve essere inserito nel Quadro 2, Sezione ‘Dettaglio part-time e intermittenti’

La Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali del MLPS con nota n. 2452 del 16 aprile 2016, fornisce le prime indicazioni per autocertificare l'esonero: le aziende devono indicare la data dalla quale si è avvalsa dell’esonero, anche in assenza dell’autocertificazione. Tale data non può essere antecedente il 24 settembre 2015, né successiva al 31 dicembre 2015 atteso che il prospetto fa riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre.
Devono essere indicati solo i lavoratori part-time normodotati.