FAQ - Frequently Asked Questions
Il sistema al termine del caricamento del file .xls, presenta una maschera in cui è richiesto di selezionare l’apertura o il salvataggio del file “Esito.xls”, contenente i risultati del caricamento del file.
Nel caso l’attività di upload si dovesse interrompere per cause tecniche, i dati caricati non saranno persi, ma sarà sufficiente effettuare un nuovo upload dello stesso file.
Il sistema, avendo già inserito in banca dati i lavoratori esaminati nel precedente upload, riprenderà l’esame di quelli non ancora verificati e caricati.
No, senza selezionare una provincia, è possibile caricare un unico file contenente tutte le province dell’azienda, e il sistema attribuisce correttamente i lavoratori al prospetto provinciale specifico.
Selezionando una provincia è possibile caricare un file contenente solo i lavoratori della provincia selezionata e il sistema attribuisce correttamente i lavoratori al prospetto specifico della provincia.
E’ anche possibile caricare un file completo di tutte le province; in questo caso il sistema provvederà a caricare soltanto i lavoratori relativi alla provincia prescelta.
E' possibile scaricare il file direttamente durante la creazione del prospetto.
Nella Sezione 2 – Elenco Provincie si trova il pulsante Download che permette di salvare un file Excel.
SI. E' disponibile il manuale on line con la procedura da seguire per il caricamento
I datori di lavoro privati che facciano ricorso al telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, non computano, ai fini della determinazione della quota di riserva, i lavoratori ammessi al telelavoro per l'intero orario di lavoro.
In presenza di lavoratori ammessi al telelavoro solo parzialmente, questi vanno esclusi in proporzione all'orario di lavoro svolto in telelavoro, rapportato al tempo pieno.
In sintesi:
a) se un lavoratore con contratto a tempo pieno (su 40 ore settimanali contrattuali) è in telelavoro per l’intero orario contrattuale, deve essere conteggiato nella sezione del Quadro 2 - Sezione ‘Telelavoro e categorie escluse’;
b) se un lavoratore con contratto a tempo parziale (es. 20 ore settimanali) è in telelavoro per l’intero orario contrattuale (20 ore settimanali), deve essere conteggiato nella sezione del Quadro 2- Sezione ‘Dettaglio part-time e intermittenti’, in corrispondenza della tipologia ‘Telelavoro part-time’;
c) se il lavoratore in telelavoro presta la sua attività in parte recandosi in azienda e in parte telelavorando, anche se ha un contratto a tempo pieno, deve essere conteggiato in rapporto al suo orario di lavoro nella sezione del Quadro 2 ‘Dettaglio part-time e intermittenti’. In questo caso per i giorni lavorati a casa, andrà inserito nella sezione ‘Dettaglio part-time e intermittenti’ come ‘Telelavoro part-time’ mentre per i giorni lavorati in ufficio andrà inserito come ‘Part-time’.
Es:
lavoratore full time (orario settimanale contrattuale 40 ore, 8 ore giornaliere). 3 giorni lavora in azienda, 2 giorni a casa. Vediamo come deve essere inserito nel Quadro 2, Sezione ‘Dettaglio part-time e intermittenti’

La Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali del MLPS con nota n. 2452 del 16 aprile 2016, fornisce le prime indicazioni per autocertificare l'esonero: le aziende devono indicare la data dalla quale si è avvalsa dell’esonero, anche in assenza dell’autocertificazione. Tale data non può essere antecedente il 24 settembre 2015, né successiva al 31 dicembre 2015 atteso che il prospetto fa riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre.
Devono essere indicati solo i lavoratori part-time normodotati.
Si, nel campo “Categorie protette in forza (L.68/99 art. 18)” si indicano sia il numero dei lavoratori assunti come categoria protetta a tempo pieno sia il numero dei lavoratori assunti come categoria protetta a tempo parziale, senza riproporzionamento.
Ai fini della compilazione del Quadro 2- Dati provinciali come devono essere considerati i lavoratori disabili con invalidità superiore al 50% o ascrivibile alla quinta categoria, in base alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n.246, assunti con contratto a tempo parziale? La stessa percentuale vale anche per gli invalidi del lavoro?
Solo in caso di datori di lavoro pubblici o privati che occupano da 15 a 35 dipendenti i lavoratori disabili , con invalidità superiore al 50% o ascrivibile alla quinta categoria, in base alla tabella allegata al D.P.R. n. 246 del 18 giugno 1997, possono essere considerati a tempo pieno e conteggiati come una unità. Si, anche gli invalidi del lavoro con invalidità superiore al 50% possono essere considerati a tempo pieno e conteggiati come un’unità, sempre nell’ambito di datori di lavoro pubblici o privati da 15 a 35 dipendenti.
I campi interessati da tale modalità di compilazione sono i seguenti:
" N° disabili in forza a tempo pieno"
"N° centralinisti telefonici non vedenti Tempo Pieno"
"N° terapisti della riabilitazione e massofisioterapisti non vedenti (l. 29/94) Tempo Pieno"
"N° Lavoratori disabili somministrati tempo pieno"
"N° lavoratori disabili in convenzione artt.12 bis e 14 tempo pieno"
In caso di datori di lavoro pubblici o privati che occupano più di 35 dipendenti, i lavoratori disabili o con invalidità superiore al 50%, devono essere conteggiati in base all’orario di lavoro svolto.
Da quest’anno per gli enti pubblici non è prevista la compilazione dei campi relativi alla concessione, alla data dell’atto e relativi estremi.
Si precisa inoltre che i datori pubblici possono operare compensazioni territoriali solo tra province ubicate nella medesima regione.
L'obbligatorietà del campo relativo alla scadenza delle convenzioni non può essere messa in discussione poiché previsto dal tracciato ministeriale.
Per quanto riguarda le convenzioni di programma è prevista, tra le altre cose, la data entro la quale l'azienda si impegna a coprire la quota di riserva che deve essere utilizzata come data di scadenza della convenzione.
Per quanto riguarda le convenzioni di integrazione lavorativa, riguardando l'intenzione da parte del datore di lavoro di assumere o inserire nominativamente uno specifico lavoratore, la convenzione non prevede una data di scadenza; in tal caso, il campo della data di scadenza dovrà essere valorizzato con la data di assunzione del lavoratore (se già avvenuta), o con la data presunta di assunzione del lavoratore se è in corso un tirocinio finalizzato all'assunzione. Si ricorda, a tale proposito, che la trasformazione da tirocinio a rapporto di lavoro non deve avere soluzione di continuità; quindi, la data presunta di assunzione a seguito di un tirocinio, non potrà che essere il primo giorno lavorativo dopo il termine del tirocinio.
Sì, le concessioni in stato “richiesto” non vengono utilizzate per il calcolo delle quote di riserva e delle scoperture.
Sì, il prospetto deve essere compilato per ogni provincia in cui ci sia almeno una sede (sia legale che operativa).
Sì, il prospetto deve essere compilato per ogni provincia in cui ci sia almeno una sede (sia legale che operativa).