FAQ - Frequently Asked Questions
I contratti di apprendistato non sono soggetti alla comunicazione di trasformazione.
Fanno eccezione:
- la trasformazione FINE PERIODO FORMATIVO (FF) da comunicare in caso di termine anticipato del periodo formativo
- la TRASFORMAZIONE DA CONTRATTO DI APPRENDISTATO A CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE applicabile solo per la tipologia A.03.09 (APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE)
Pluriefficacia nei confronti di INPS e INAIL:
Dal 14 gennaio 2008 recepisce le novità del decreto interministeriale e stabilisce la pluriefficacia delle comunicazioni nei confronti di tutti gli Enti previdenziali e assicurativi, estendendo le convenzioni già in essere tra Province, INPS e INAIL.
Pluriefficacia nei confronti della Prefettura per i cittadini non comunitari:
Il Ministero dell’Intero, con nota del 29 gennaio 2008, chiarisce che l’obbligo previsto dell’art.22 comma 7, del TU n 286/1998, inerente la necessità di comunicare ogni variazione sopravvenuta nel rapporto di lavoro con i cittadini comunitari, è assolto con l’invio delle comunicazioni on-line.
Permane invece l’obbligo, per il datore di lavoro, di trasmettere il contratto di soggiorno (mod.Q) se instaurato un nuovo rapporto di lavoro con un cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia.
Eventuali rettifiche ai dati del tutor, legato ad assunzione di apprendistato fatta con GECO, si fanno direttamente sul Portale dell'Apprendistato.
Il sistema recepisce modifiche ai dati del tutor anche quando vengono fatte in GECO con rettifica della comunicazione di instaurazione di rapporto.
Per "data di fine contratto formativo" si intende non la data di fine rapporto di apprendistato in quanto questo rapporto è diventato a tempo indeterminato, ma la data della fine del percorso formativo che ogni azienda prestabilisce all'assunzione di un lavoratore con questo tipo di contratto.