FAQ - Frequently Asked Questions
La Finanziaria 2007 (L. 296/2006 art. 1 commi da 1180 a 1185), indica i termini entro cui debbono essere inviate le comunicazioni obbligatorie .
Le comunicazioni debbono essere presentate o inviate:
- per l’assunzione, entro le 24 ore del giorno precedente, anche se festivo, a quello di instaurazione del rapporto di lavoro (art. 1 comma 1180);
- per la trasformazione, la proroga e la cessazione, entro cinque giorni dall’evento (art. 1 comma 1184).
La circolare del MLPS del 4 gennaio 2007, esclude altresì dall’obbligo di comunicazione entro il giorno antecedente, quelle assunzioni effettuate a causa di “forza maggiore”, ovvero di avvenimenti di carattere straordinario, che il datore di lavoro non avrebbe potuto prevedere e che sono tali da imporre un’assunzione immediata. Infatti, in caso di urgenza, la comunicazione può essere effettuata entro 5 giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.
Inoltre, unicamente per i contratti di somministrazione, la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro deve essere comunicata entro il giorno 20 del mese successivo
Le modalità operative per la trasmissione delle comunicazioni, da parte dei datori di lavoro, sono indicate dall’INPS con apposita circolare INPS del 17 febbraio 2009. Per ulteriori informazioni collegarsi al sito http://www.inps.it/.
Nella circolare del 16 febbraio 2009, il MPLS, al fine di garantire la pluriefficacia della comunicazione, l’INPS garantisce il trasferimento dei dati ricevuti agli organismi interessati che, oltre al MLPS, sono INAIL, Servizi regionali e, in caso di lavoratori stranieri, anche Prefetture.
I datori di lavoro domestico devono presentare all’INPS le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro, assolvendo in tal modo agli obblighi in tema di comunicazioni obbligatorie, come disciplinato dall’art. 16 bis del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2.
La Direzione Generale per il mercato del lavoro e la Direzione Generale per l'innovazione tecnologia e la comunicazione del MLPS hanno pubblicato la nota circolare n. 16/SEGR/1044 del 16 febbraio 2009, nella quale viene indicato che i termini già fissati dalla normativa - ossia l’obbligo di comunicazione, almeno il giorno prima, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro ed entro 5 giorni in caso di proroga, trasformazione e cessazione dello stesso – restano invariati. La nuova modulistica semplificata, insieme alle istruzioni di compilazione dei nuovi moduli è schematizzata nella circolare INPS del 17 febbraio 2009.