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FAQ - Frequently Asked Questions

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La procedura per l’invio telematico degli accordi tra lavoratore e datore di lavoro deve essere eseguita attraverso il portale ClicLavoro 

Si ricorda che tale tipologia di comunicazioni è di esclusiva competenza del Sistema Informativo Ministeriale e che, pertanto, non può essere effettuata sul Sistema Regionale
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Pagine/Smart-working.aspx
 

Di seguito vengono riportate le fasi del processo:
1. L'azienda predispone la CO di Cessazione sul sistema regionale di competenza.
2. L'azienda dovrà accedere al portale ClicLavoro - Sezione Aziende - Offerta di Conciliazione  e accedere all'applicazione "Modello Online UNILAV-conciliazione"
3. L'azienda dovrà inserire il Codice della Comunicazione di Cessazione (Codice Regionale)
4. Il Sistema proporrà i dati già comunicati con la comunicazione di Cessazione e relativi a lavoratore, datore di lavoro, rapporto di lavoro.
5. L'azienda dovrà compilare i seguenti campi: Data di proposta dell'offerta di Conciliazione, Esito di tale offerta; in caso di esito positivo dovrà inoltre essere inserito: sede, tra quelle previste dalla normativa, presso la quale il procedimento di offerta è stato effettuato, importo offerto ed infine esito del procedimento.
 

Occorre distinguere la comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro intermittente da quella dello svolgimento delle prestazioni di lavoro intermittenti.
La prima deve essere effettuata tramite l’applicativo GECO  nei termini e con le modalità note per la generalità dei rapporti di lavoro.
La seconda invece deve essere comunicata tramite modello Uni-Intermittente, con le seguenti modalità, descritte dalla circolare 27 giugno 2013 n. 27:
• Attraverso il servizio informatico disponibile su Cliclavoro (per ulteriori dettagli si veda la sezione dedicata sul sito Cliclavoro);
• Via email, dopo aver scaricato il modello “Uni- intermittente”, all’indirizzo PEC appositamente creato: intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it ;

Ricordando che anche le comunicazioni delle singole prestazioni devono sempre avvenire prima dell'inizio delle medesime, il ministero ha previsto
inoltre la modalità di invio tramite SMS  (al numero Il numero 3399942256),  esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.
È possibile effettuare l’invio delle comunicazioni di prestazione anche tramite l'App Lavoro Intermittente.
In caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici, è possibile effettuare la comunicazione al numero fax della Direzione Territoriale del Lavoro competente.

Si rimanda al link
http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Lavoro-Intermit…;
per tutte le informazioni di approfondimento sull’argomento.
 

 Non è necessario inviare alcuna comunicazione
 

Il Ministero suggerisce di inserire genericamente la voce "lavoro a tempo determinato". 

Per le aziende in Cigs, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa, per il singolo ambito provinciale ove sono ubicate le sedi di lavoro interessate. Per le aziende in mobilità la sospensione opera in maniera totale (e non proporzionale, come previsto per le aziende in Cigs), è definita per la durata della procedura di mobilità e opera su tutto il territorio nazionale. 

 

Di norma nei casi previsti la sospensione opera per il periodo in cui persiste la condizione dell’azienda
ed in proporzione alle riduzioni di orario attuate. Si ricorda che la riforma degli ammortizzatori sociali
ha modificato i casi ed i requisiti per poter chiedere uno dei suddetti interventi.
 

 Ad integrazione di quanto previsto per le comunicazioni del settore del turismo disciplinate dal Collegato lavoro (https://www.cliclavoro.gov.it/normative/legge_4_novembre_2010_n.183.pdf si specifica come  la comunicazione attraverso l'invio del predisposto modulo (reperibile dalla pagina  https://servizi.anpal.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Area-download.a… ), completata con l'invio del modulo unificato LAV (Comunicazione a seguito urgenza inviata per via telematica) entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, sia prevista solo nel caso in cui al datore di lavoro non siano noti dei dati anagrafici del Lavoratore. In ogni altro caso dovrà essere effettuata con il tracciato UNILAV entro il giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro. 
 

L'accentramento è consentito previa comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le modalità operative indicate al link
https://www.co.lavoro.gov.it/co/accentramento/
Coloro che richiedono l'accentramento sul nodo piemontese, dopo avere ricevuto il numero della richiesta devono comunicare i dati necessari all'abilitazione all'accentramento al numero 011 / 0824322  (per tutte le province piemontesi) indicando:
codice fiscale o partita IVA dell'azienda, codice fiscale del soggetto titolato ad operare sulla procedura ed il numero richiesta rilasciato dal Ministero.
 

I datori di lavoro, che hanno sedi di lavoro ubicate in territori regionali diversi, hanno la possibilità di accentrare l'invio delle comunicazioni presso uno dei servizi informatici ove è ubicata una delle sedi di lavoro. La facoltà di accentrare l'invio delle comunicazioni presso un Servizio Informatico Regionale è concessa sia se le stesse vengono effettuate direttamente sia per il tramite di un intermediario;
i soggetti abilitati che rientrano nel quadro normativo della legge n. 12/1979, possono effettuare tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la sede legale;
le agenzie di somministrazione possono accentrare l'invio delle comunicazioni attraverso un unico servizio informatico regionale, individuato tra quelli dove è ubicata una delle loro sedi operative.
 

No, il MLPS nella circolare 21 dicembre 2007 ha messo a disposizione dei datori di lavoro e dei soggetti abilitati che operano su due o più regioni il servizio di Accentramento Invio Comunicazioni.
 

Si, ogni qualvolta vari la data di cessazione dei rapporti di lavoro a termine rispetto a quanto precedentemente comunicato occorre darne comunicazione al servizio competente.
 

Le comunicazioni di sospensione e di rientro da sospensione, non rientrando fra le comunicazioni obbligatorie e non essendo oggetto delle comunicazioni di cui al Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007, non sono gestite dall’applicativo GECO. Pertanto, è facoltà del datore di lavoro effettuare la comunicazione al Centro per l’Impiego in modalità cartacea.
 

In base alla circolare del MLPS del 4 gennaio 2007, in via esemplificativa (ma non limitativa) sono da considerarsi “cause di forza maggiore” per le quali è escluso l’obbligo di comunicazione entro il giorno precedente, eventi naturali catastrofici (incendi, alluvioni, gli uragani, terremoti, ecc.), ovvero nelle ipotesi di assunzione non procrastinabile per sostituzione di lavoratori che comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell’assenza. Solo in tali casi, in cui la comunicazione non può essere oggettivamente effettuata il giorno prima il verificarsi dell’evento, che risulta per sua stessa natura imprevedibile, la medesima deve essere effettuata entro il primo giorno utile e, comunque, non oltre il 5° giorno.
 

Secondo l’art. 1 comma 1180 ultimo paragrafo Finanziaria 2007, in caso di urgenza connessa ad esigenze aziendali di carattere produttivo, la comunicazione può essere effettuata entro 5 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro; successivamente, con circolare del MLPS del 4 gennaio 2007, vengono comprese tra le ipotesi di urgenza a carattere produttivo anche quelle in cui l’assunzione venga effettuata per evitare danni alle persone ed agli impianti, ed in tutti quei casi in cui sussistano motivate esigenze produttive, tecniche ed organizzative che non consentano di procrastinare l’assunzione dei lavoratori.
In tali casi, comunque, resta l’obbligo di effettuare, entro il giorno antecedente l’inizio del rapporto di lavoro, una comunicazione d’urgenza sintetica al Servizio competente, indicando le sole generalità del lavoratore e del datore di lavoro (quali i loro codici fiscali, la ragione sociale del datore di lavoro, il nome e cognome del lavoratore), nonché la data di inizio del rapporto. Tale comunicazione sintetica d’urgenza ha solo il compito di garantire che la data di trasmissione della comunicazione sia antecedente all’inizio del rapporto di lavoro, ma non assolve agli obblighi di legge in materia di comunicazione obbligatoria, che verranno soddisfatti solo in seguito alla trasmissione della comunicazione completa .
Infine, la nota circolare del MLPS del 21 dicembre 2007 estende i casi di urgenza anche al mancato funzionamento dei servizi informatici; in tal caso, la comunicazione sintetica d’urgenza va inviata – sempre nei termini previsti dalla legge - al fax server nazionale (848 800 131), utilizzando un facsimile cartaceo del modello “Unificato Urg” reperibile al link : https://servizi.anpal.gov.it/Aziende/Adempimenti/Documents/Standard%20D…  Anche in questo caso, ovviamente, resta l’obbligo di effettuare la comunicazione completa per via telematica al Servizio competente entro il primo giorno utile al ripristino dell’anomalia e comunque non oltre i 5 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro.
 

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