FAQ - Frequently Asked Questions
In base a quanto indicato dalla circolare del MLPS del 17 settembre 2008 il “cambio sede”, definitivo o temporaneo, del personale con contratto a tempo indeterminato deve essere comunicato dall’istituto che riceve il lavoratore utilizzando il modello VARDATORI: l’istituto dovrà effettuare una “variazione di datore di lavoro”, selezionando alla voce "tipo variazione" nella sezione “azienda precedente” la dicitura “cessione contratto”.
Con nota circolare del 16 dicembre 2008, è stato introdotto l’obbligo delle comunicazioni telematiche del prospetto disabili, in applicazione dell’art. 40, co. 4 L. 133 6 agosto 2008 (Finanziaria 2009).Fermo restando, per le Province che lo richiedono, l’obbligo di preventiva acquisizione cartacea del nulla-osta, le comunicazioni relative a rapporti di lavoro per soggetti appartenenti alle liste previste dalla legge 68/99 devono essere effettuate tramite GECO o COMMAX.
No. In caso di rapporto a termine, la comunicazione di cessazione va effettuata solo allorché la data fine rapporto differisca dalla data di fine rapporto comunicata precedentemente.
In base a quanto indicato nella nota circolare MLPS del 21 dicembre 2007, il campo “data fine rapporto” non va compilato solo quando il rapporto è a tempo indeterminato. Viceversa, tale data va sempre indicata in tutti gli altri casi, sia se il rapporto si configuri come contratto a termine (d.lgs. 368/2001 e discipline speciali), sia come contratto di durata ( contratto di formazione e lavoro, contratto di inserimento, contratto di lavoro a progetto, co.co.co nelle pubbliche amministrazioni), sia in tutti i casi in cui il contratto individuale di lavoro di qualsiasi tipologia contenga l’indicazione di una scadenza temporale. Qualora il termine non sia determinato ma determinabile, come nell’ipotesi di contratto a termine per ragioni sostitutive e di contratto di lavoro a progetto, va sempre indicata la data presunta. Nel caso di tirocinio o di altra esperienza assimilata la durata va sempre specificata.
Il Ministero dell'Interno, con nota del 29 gennaio 2008, ha chiarito che l'obbligo previsto dall'art. 22, comma 7, del TU n. 286/1998, concernente la necessità di comunicare ogni variazione sopravvenuta nel rapporto di lavoro con cittadini non comunitari, è assolto con l'invio delle comunicazioni on line.
Permane invece l'obbligo, per il datore di lavoro, di trasmettere il contratto di soggiorno (mod. Q) nel caso in cui venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro con un cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia.
Le comunicazioni di trasformazione, proroga, cessazione di un rapporto di lavoro devono essere inviate entro 5 giorni dall’evento. Nel caso in cui l’ultimo giorno sia festivo, il termine slitta al primo giorno feriale successivo.
Unicamente per i contratti di somministrazione, le comunicazioni di cessazione e proroga del rapporto di lavoro devono essere comunicate entro il giorno 20 del mese successivo.
In base a quanto indicato nella nota circolare del MLPS del 21 dicembre 2007, la trasformazione da tirocinio o altra esperienza assimilata a rapporto subordinato va comunicata solo allorché l’evento si verifichi in corso di svolgimento o al termine senza soluzione di continuità. Per ottemperare a tale obbligo è sufficiente inviare tramite GECO, entro 5 giorni dall’evento, la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, indicando, nel paragrafo “Dati rapporto” della sezione “Inizio rapporto”, che il rapporto è stato generato da tirocinio.
In tutti gli altri casi, non trattandosi di trasformazioni in senso tecnico, occorre procedere con una normale e nuova assunzione, inviando tramite GECO (Unificato Lav ) la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato entro il giorno antecedente l’inizio del nuovo rapporto.
L'obbligo di comunicazione sussiste per le seguenti ipotesi:
- proroga del termine inizialmente fissato;
- trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;-
- trasformazione da tempo parziale a tempo pieno e viceversa;
- trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
- trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato;
- trasformazione del contratto di inserimento in contratto a tempo indeterminato;
- trasferimento del lavoratore;
- distacco/comando del lavoratore;
- modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
- trasferimento d'azienda o di ramo di essa.
- progressione verticale nella PA
- fine periodo formativo
Le variazioni dell'orario di lavoro e il cambio della qualifica professionale non sono invece soggette all'obbligo di comunicazione.
In base a quanto previsto dalla nota circolare MLPS del 21 dicembre 2007, l’annullamento di una comunicazione è possibile nei seguenti casi:
- per qualsiasi motivazione prima della scadenza del termine stabilito dalla legge per effettuare la comunicazione;
- per il mancato verificarsi dell’evento oggetto della comunicazione. La comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro può essere annullata entro la data prevista di inizio rapporto.
No, il valore di retribuzione lorda annua deve essere maggiore di zero in tutti i tracciati, fanno eccezione solo i rapporti di Tirocinio per cui viene ammesso il valore zero.
No, il valore
No, il valore di retribuzione lorda annua deve essere inserito esplicitamente da chi compila la Comunicazione Obbligatoria assumendosene la responsabilità. Il dato inserito è verificato dal sistema e, solo qualora risulti inferiore al minimo calcolato con l’algoritmo ministeriale, è presentata una segnalazione in cui è indicato il valore di riferimento. Queste verifiche e valutazioni automatiche si applicano per i tracciati UNILAV e UNISOM.
Si, il livello retributivo è strettamente vincolato al CCNL . Nei casi in cui il CNNL viene aggiornato e cambiato rispetto ad una precedente comunicazione il sistema suggerisce i nuovi livelli compatibili con il nuovo CCNL. Per agevolare la scelta del nuovo livello in raffronto a quello precedentemente inserito il sistema offre in visualizzazione il vecchio dato inserito.
Il sistema consente esclusivamente l’invio di comunicazioni compilate con i nuovi CCNL applicati e relativi livelli retributivi. Durante la compilazione della CO in sistema aiuterà nella ricerca del nuovo CCNL suggerendo un ristretto insieme di valori previsti per lo stesso settore di competenza del vecchio CCNL. La scelta resta comunque totalmente libera.
Non viene richiesto l’esplicito aggiornamento dei dati di CCNL inseriti prima del 15 gennaio 2020 e solo nel caso in cui una nuova comunicazione riprenda una inserita con i vecchi dati viene richiesto l’aggiornamento secondo le nuove tabelle Ministeriali.