FAQ - Frequently Asked Questions
Le informazioni presenti nel sistema SILP, provengono originariamente da sistemi provinciali che a partire dal 2005 sono confluiti nel nuovo sistema SILP. In seguito, i dati possono essere stati aggiornati da sorgenti esterne (ad esempio le CO) oppure da utenti abilitati.
Il soggetto dovrà firmare un nuovo PAI se inizia un nuovo progetto con un diverso Ente Accreditato. L’Ente Accreditato che prende in carico il soggetto può inserire un nuovo progetto solo se l’Ente che aveva in carico il soggetto in precedenza ha provveduto a concludere il progetto di politica attiva segnalando l’abbandono da parte del soggetto. Le modalità operative sono descritte nel manuale operativo “Sistema Informativo Lavoro SILP PER ENTI ACCREDITATI - Manuale d’uso” pubblicato nella sezione Documentazione
Che cosa deve essere rilasciato esclusivamente al lavoratore? Una copia della stampa del PAI deve essere consegnata al lavoratore e una copia deve essere archiviata dalla società accreditata
Sono le società accreditate che valutano quali servizi erogare in base al soggetto che devono gestire.
Dipende dal bando.
Se un cittadino dichiara di aver partecipato ad un progetto di politica attiva che non è presente nel sistema, l’operatore accreditato non può e non deve procedere all’inserimento di tali informazioni.
Gli operatori pubblici e privati accreditati per i servizi al lavoro sono tenuti a erogare a tutte le persone, anche in assenza di finanziamento pubblico, i seguenti servizi:
• A1 informazione
• A2 accoglienza – primo filtro e/o presa in carico.
L’attuazione di un PAI dipende dalle varie direttive e i destinatari potrebbero anche essere degli occupati, oltre che disoccupati ed inoccupati.
Al servizio possono accedere solo le persone DOMICILIATE in Regione Piemonte.
Sì, l’Ente Accreditato può registrare l’utente che si presenta per la prima volta per l’inserimento in SILP.
SILP gestisce le iscrizioni alle liste di mobilità e Legge 68/99 ma queste liste non sono di competenza dalle società accreditate. Per eventuali iscrizioni o modifiche, gli operatori degli enti accreditati rimandano il cittadino al CPI di competenza. Per quanto concerne i lavoratori iscritti alla Legge 68/99, agli operatori accreditati non è consentita la variazione del domicilio fiscale, nel caso in cui questo ne comporti la variazione della provincia di domicilio.
I titoli di studio, l’appartenenza a ordini professionali e/o il possesso di una qualifica professionale possono essere autocertificati ai sensi dell’art. 46 - lettere l, m, n - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445